

La legge finanziaria per il 2024 (L. 29/12/2023 n. 213) interviene sul cd Superbonus, riducendone la portata sotto diversi aspetti: innanzitutto, a partire dal 1° gennaio 2024 il superbonus avrà un’aliquota del 70% sotto forma di credito di imposta (per il 2025 è poi prevista un’ulteriore abbassamento dell’aliquota al 65%), Non vi è possibilità di sconto in fattura o cessione del credito e la detrazione viene recuperata in 4 anni.
Gli interventi agevolati con superbonus al 70%, sono solo quelli cd trainanti ossia finalizzati:
Sono inoltre agevolati con il superbonus gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, (cd interventi trainati) ma quest’ultimi solo se abbinati ad almeno uno dei cd interventi trainanti.
Tali interventi possono godere dell’agevolazione anzidetta solo se posti in essere:
Dunque ad eccezione dei cd mini-condomini, il Superbonus non trova più applicazione nel 2024 per interventi posti in essere da persone fisiche, né per gli interventi posti in essere agli Istituti autonomi case popolari (IACP).
Nel dettaglio, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020) sulla base di Stato avanzamento lavori (Sal) effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti ai fini del Superbonus nella misura del 110% non saranno recuperate se tali interventi non sono stati ultimati, anche se non risulta ancora soddisfatto il necessario requisito del miglioramento di due classi energetiche ( che deve comunque esser raggiunto al termine dei lavori complessivi) I lavori che proseguono nel 2024 utilizzano la detrazione del 70%.
Dunque, per i lavori già avviati, solo chi ha effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potrà mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110 per cento.
Pertanto, non si perdono le agevolazioni già godute sugli stati di avanzamento lavori già completati, anche se non sono stati conclusi i lavori.
Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% è previsto inoltre un fondo povertà, istituito per i cittadini con un basso Isee (15mila euro) che hanno realizzato entro il 2023 lavori pari almeno al 60%, da utilizzare per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, con le modalità che saranno adottate con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rimane la possibilità di utilizzare ancora il Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, solo per gli interventi da chiunque realizzati su immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.