

L’esercizio parziale della prelazione da parte dei soci è possibile in presenza di una clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione in caso di trasferimento della partecipazione sociale?
La fattispecie a cui il notariato ha dato risposta è quella relativa al caso in cui, vigente una clausola di prelazione statutaria, cd prelazione propria, uno dei soci intenda alienare la propria partecipazione azionaria e venga esercitata la prelazione da parte di un solo socio proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale sociale, mentre gli altri soci non esercitano il diritto di prelazione e lo statuto nulla prevede sulla prelazione parziale.
Secondo il notariato, che da risposta a questo quesito d’impresa, non sarebbe legittimo l’esercizio parziale della prelazione.
Ciò in quanto, in tal caso, si determinerebbe una modifica dell’offerta comunicata attraverso la denuntiatio, mediante il frazionamento della partecipazione azionaria e dunque verrebbe meno il presupposto per l’esercizio della prelazione, ossia la parità di condizioni.
Essa, inoltre determinerebbe un danno per il socio che intenda alienare la propria partecipazione, nel caso in cui il terzo non intenda acquistare una partecipazione inferiore rispetto a quella che gli era stata promessa.
Sarebbe però possibile inserire all’interno dello statuto la previsione circa la possibilità di un esercizio parziale della prelazione, purché con opportuni correttivi, quali, ad esempio: la previsione, in caso di esercizio della prelazione parziale, del recesso del socio, per evitargli di rimanere prigioniero della società; l’obbligo in capo al socio esercitante la prelazione di acquistare anche le altre azioni, nel caso in cui gli altri soci non intendano esercitare la prelazione.