Donazione di quote societarie: quando l’esenzione da successione non si applica

Donazione di quote societarie: quando l’esenzione da successione non si applica

Donazione di quote societarie: quando l’esenzione da successione non si applica

La Cassazione 2026 chiarisce che la nuda proprietà con riserva del voto sugli utili non basta per acquisire il controllo e accedere all’agevolazione fiscale

Quando si dona o si lascia in eredità un’azienda o una partecipazione societaria a un figlio o al coniuge, la legge prevede in certi casi un’esenzione dall’imposta di successione e donazione. È un’agevolazione importante, pensata per favorire il passaggio generazionale delle imprese senza che il carico fiscale ne comprometta la continuità. Ma attenzione: non basta trasferire formalmente le quote per accedere al beneficio. Con due ordinanze gemelle del 19 marzo 2026 — nn. 6614 e 6616 — la Corte di Cassazione ha fissato un principio chiaro su un punto che nella pratica genera spesso dubbi e contenziosi.

La norma: esenzione sì, ma solo con il controllo

L’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo n. 346/1990 stabilisce che i trasferimenti di aziende o partecipazioni societarie a favore del coniuge o dei discendenti del dante causa sono esenti dall’imposta di successione e donazione, a condizione che il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società. Per le società di capitali, il controllo rilevante è quello definito dall’articolo 2359, comma 1, n. 1 del codice civile: la titolarità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Non si tratta di un dettaglio tecnico secondario. Il controllo di diritto, secondo questa definizione, implica la capacità di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso: approvazione del bilancio, nomina e compenso degli amministratori e dei sindaci, autorizzazioni agli amministratori, e — punto centrale nella vicenda esaminata dalla Cassazione — delibere sulla ripartizione degli utili.

Il caso: nuda proprietà sì, voto sugli utili no

La vicenda che ha dato origine alle due ordinanze riguarda una donazione di quote rappresentanti l’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata. Il donante aveva trasferito ai beneficiari la nuda proprietà delle quote, riservandosi però il diritto di usufrutto e, in particolare, il diritto di voto per le delibere aventi a oggetto la ripartizione degli utili. Per tutti gli altri argomenti, il diritto di voto spettava ai nudi proprietari.

Una struttura apparentemente equilibrata, che nella pratica viene utilizzata frequentemente per trasferire gradualmente il controllo mantenendo nel frattempo un presidio sull’aspetto economico più immediato — quello degli utili. Il problema, però, è che questa struttura non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge per accedere all’esenzione fiscale.

La risposta della Cassazione: il controllo deve essere completo

La Suprema Corte è stata netta. Il controllo di diritto previsto dall’articolo 2359 del codice civile non è una nozione parziale o modulabile: presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole materie. Se il beneficiario non può votare sulla ripartizione degli utili — che è una delle competenze tipiche dell’assemblea ordinaria — manca una parte essenziale dei poteri che definiscono il controllo. E senza controllo, l’esenzione non si applica.

Il principio di diritto formulato dalla Corte con l’ordinanza n. 6614 è preciso: la donazione della nuda proprietà di quote di S.r.l. con riserva in capo all’usufruttuario del diritto di voto sugli utili non realizza il trasferimento di partecipazioni idoneo a determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci, con conseguente insussistenza dei presupposti per fruire dell’agevolazione fiscale.

Cosa cambia nella pratica

La pronuncia ha conseguenze concrete per chiunque stia pianificando un passaggio generazionale che coinvolga partecipazioni societarie. La struttura della donazione — e in particolare la ripartizione dei diritti di voto tra donante e beneficiario — non è un aspetto che può essere definito liberamente senza considerare le ricadute fiscali.

Se l’obiettivo è accedere all’esenzione dall’imposta di successione e donazione, il trasferimento deve attribuire al beneficiario un controllo pieno sull’assemblea ordinaria, senza riserve su singole materie deliberative. Una struttura che mantiene in capo al donante il voto su una parte delle competenze assembleari — anche solo quella relativa agli utili — non è sufficiente, indipendentemente dall’entità della partecipazione trasferita.

Come sempre in materia di pianificazione patrimoniale e successoria, la scelta degli strumenti giuridici da utilizzare richiede un’analisi attenta delle implicazioni fiscali, da condurre prima di procedere con l’atto e non dopo. Il confronto con un notaio o con un consulente esperto in questa fase è la differenza tra un passaggio generazionale ben riuscito e uno che genera contenzioso con il Fisco.

 

Fonte: Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 marzo 2026, n. 6614

Corte di Cassazione – Ordinanza del 19 marzo 2026, n. 6616

Andrea Vasapolli – “Donazioni di quote esenti se si acquista il controllo” – Il Sole 24 Ore del 24 marzo 2026

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Marco Anellino

Notaio