

Riorganizzare la propria struttura societaria inserendo una holding è una pratica comune e legittima, utilizzata da imprenditori e professionisti per ragioni che vanno dalla pianificazione successoria all’ottimizzazione gestionale, fino alla preparazione a operazioni straordinarie come l’ingresso di un investitore. Ma quando questa operazione è priva di una reale sostanza economica e non è supportata da valide ragioni extrafiscali, può trasformarsi in un caso di abuso del diritto. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo con la sentenza n. 50 del 5 febbraio 2026, in una pronuncia che merita attenzione — e qualche riserva critica.
La vicenda riguarda una persona fisica che detiene il 100% di una società operativa. Decide di conferire l’80% di questa partecipazione in una holding di nuova costituzione, mantenendo a titolo personale il restante 20%. L’operazione viene effettuata in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del TUIR: una disposizione che consente di effettuare il conferimento senza far emergere immediatamente la plusvalenza, a condizione che la società conferitaria acquisisca o integri il controllo della conferita.
Il valore normale della partecipazione conferita è stimato in 8,8 milioni di euro, a fronte di un costo fiscalmente riconosciuto di 6,6 milioni. La differenza — 2,2 milioni di euro — è la plusvalenza che, grazie al regime di realizzo controllato, non viene tassata al momento del conferimento. Ed è proprio questa mancata emersione che l’Agenzia delle Entrate contesta come indebito vantaggio fiscale.
Per l’Agenzia delle Entrate, l’operazione è sostanzialmente “circolare”: al termine della riorganizzazione, la situazione patrimoniale del contribuente non muta in modo apprezzabile. L’imprenditore continua a controllare la società operativa, ora per il tramite della holding, ma la sostanza economica dell’operazione rimane invariata. Manca, secondo l’Ufficio, quella discontinuità reale che dovrebbe giustificare l’accesso a un regime fiscale agevolato.
L’Agenzia contesta anche le ragioni extrafiscali addotte dal contribuente, tra cui il potenziale ingresso di un fondo di private equity. L’obiettivo, a giudizio dell’Ufficio, avrebbe potuto essere raggiunto con strumenti alternativi — come una scissione con trasferimento di attività e marchio in una società beneficiaria — senza ricorrere al regime di realizzo controllato. Non risulta inoltre che sia stato addotto alcun progetto di passaggio generazionale a ulteriore sostegno dell’operazione.
I giudici bergamaschi hanno accolto questa impostazione, ritenendo configurabile un abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente.
La pronuncia, tuttavia, lascia aperti più di un interrogativo e merita una lettura critica.
Il ragionamento dell’Agenzia sembra in realtà puntare non tanto sul conferimento in sé, quanto su ciò che potrebbe accadere dopo: la successiva cessione delle partecipazioni da parte della holding in regime di Participation Exemption (PEX), con parziale esenzione ai sensi dell’articolo 87 del TUIR. In sostanza, l’ipotesi è che il contribuente abbia costruito la struttura per poi vendere le quote attraverso la holding, beneficiando di un’imposizione ridotta.
Il problema è che quella cessione, nei fatti, non risulta essere avvenuta. La contestazione si ferma al conferimento iniziale, senza che vi sia una vendita in PEX materialmente realizzata. E questo trasforma la vicenda in qualcosa che assomiglia pericolosamente a un “processo alle intenzioni”: si sanziona un’operazione in base a ciò che avrebbe potuto fare, non a ciò che ha fatto.
Vale la pena ricordare che in altri documenti di prassi — tra cui le risposte a interpello nn. 199/2021, 215/2022, 496/2022 e 160/2024 — l’Agenzia delle Entrate aveva sollevato perplessità antiabuso non sul conferimento iniziale, bensì sui requisiti della successiva cessione in PEX. L’approccio seguito dalla sentenza bergamasca rappresenta quindi un’evoluzione della posizione dell’Ufficio che, per la sua portata, appare quantomeno meritevole di un riesame critico nei gradi superiori di giudizio.
La sentenza lancia un segnale chiaro a chiunque stia valutando operazioni di conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato: la legittimità formale dell’operazione non è sufficiente. Occorre poter documentare in modo solido e convincente le ragioni economiche e imprenditoriali che la giustificano, indipendentemente dal risparmio fiscale che ne deriva.
Ingresso di un investitore, passaggio generazionale, riorganizzazione funzionale del gruppo: queste motivazioni sono legittime e riconosciute, ma devono essere concrete, coerenti con la struttura dell’operazione e supportate da elementi oggettivi. Un’operazione costruita prevalentemente attorno al vantaggio fiscale, senza una reale discontinuità nella situazione economica del contribuente, rischia di essere contestata — anche quando, come in questo caso, la plusvalenza non è ancora stata realizzata.
Il confronto preventivo con un professionista esperto, prima di procedere con qualsiasi riorganizzazione societaria, resta il modo più efficace per evitare contestazioni costose e spesso difficili da gestire a posteriori.
Fonte: Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bergamo – Sentenza del 5 febbraio 2026, n. 50
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