

Attraverso una clausola di prelazione, è consentito al socio di essere preferito rispetto ad eventuali terzi nell’acquisto della partecipazione azionaria. Si parla di prelazione propria nel caso in cui l’acquisto da parte del socio debba avvenire a parità di condizioni, ovvero di prelazione impropria se prescinde dalla sussistenza della parità di condizioni.
La ratio per l’introduzione di una clausola di prelazione è quella volta ad impedire l’ingresso in società da parte di terzi sgraditi, con conseguente incremento della partecipazione sociale a favore degli altri soci.
Stante l’interesse disponibile sotteso alla ratio della prelazione statutaria, secondo il notariato sarebbe possibile prevedere il diritto di prelazione a favore della società.
Ciò sarebbe in linea con quanto previsto dall’’art. 2355 bis c.c. che, nel disporre vincoli alla circolazione delle azioni, non impone preclusioni in tal senso e sembra legittimare l’adozione di clausole statutarie con contenuto atipico (quale è nel caso di specie la prelazione a favore della società) purché relative ad interessi meritevoli di tutela e purché non incompatibili con gli elementi essenziali del tipo sociale adottato.
Non si ravvisano profili di incompatibilità rispetto all’art. 2437- sexies c.c. che contempla l’istituto delle azioni riscattabili e riconosce alla società il diritto di acquistare le azioni dei soci al verificarsi di determinate condizioni.
L’acquisto di azioni proprie derivante dall’esercizio della prelazione statutaria in favore della società deve intendersi subordinato ai limiti e alle condizioni dettati dagli artt. 2357 e 2357- bis c.c. relativamente all’acquisto di azioni proprie.