

Il trust di Jersey è lo strumento di riferimento per la grande maggioranza dei trust istituiti in Italia. Non è una coincidenza: la legge di Jersey offre da decenni un quadro normativo flessibile, solido e riconosciuto a livello internazionale. Per questo motivo, ogni modifica a quella disciplina interessa direttamente chi utilizza il trust per organizzare patrimoni familiari, pianificare passaggi generazionali o strutturare gruppi societari complessi. Il 20 marzo 2026 è entrata in vigore la Trusts (Jersey) Amendment Law 2026, l’ottavo intervento modificativo della legge originaria del 1984. Le novità sono rilevanti e meritano attenzione.
Il primo cambiamento riguarda la possibilità di chiudere anticipatamente un trust. Nel regime precedente, la legge di Jersey riconosceva ai beneficiari concordi — cioè a tutti coloro che fossero pienamente titolari delle rispettive posizioni — la facoltà di disporre la cessazione del trust prima della sua naturale scadenza. Era un principio di derivazione anglosassone che attribuiva ai beneficiari un ruolo centrale nelle decisioni sul patrimonio vincolato.
La riforma restringe significativamente questa possibilità. La nuova formulazione dell’articolo 43 della legge esclude la cessazione anticipata nei casi in cui, accanto ai beneficiari attuali, esistano altri soggetti che potrebbero in futuro acquisire la qualifica di beneficiari — anche solo in via eventuale. In altre parole, la presenza di interessi futuri e potenziali è sufficiente a precludere ai beneficiari esistenti il potere di chiudere il trust. Una modifica che rafforza la stabilità dello strumento e tutela le aspettative di chi potrebbe diventare beneficiario in un secondo momento, ma che riduce il margine di manovra di chi oggi è già titolare di una posizione nel trust.
La seconda novità è quella di maggiore impatto pratico per chi utilizza il trust come strumento di controllo di gruppi societari. La revisione dell’articolo 9A della legge interviene sui poteri che il disponente può riservarsi in relazione alla gestione del patrimonio conferito in trust, con una precisazione importante che nella versione precedente mancava.
Il testo previgente non delimitava chiaramente l’estensione di questi poteri quando il trust deteneva partecipazioni societarie non totalitarie o possedute indirettamente attraverso strutture intermedie — una situazione comunissima nei gruppi familiari e nelle holding. La riforma chiarisce esplicitamente che il disponente può intervenire nella gestione delle partecipazioni conferite in trust anche in presenza di assetti multilivello, cioè anche quando il trust non detenga la partecipazione in modo diretto o integrale. In particolare, viene riconosciuta la facoltà di impartire direttive in merito alla nomina e alla revoca degli organi amministrativi delle società partecipate.
Si tratta di un chiarimento atteso. Il trust è frequentemente impiegato proprio per organizzare e controllare strutture societarie complesse, e il mantenimento di un ruolo attivo del disponente nella governance delle società è un’esigenza ricorrente. La riforma conferma che l’esercizio di questi poteri è compatibile con la struttura del trust e non ne pregiudica la validità.
Un terzo intervento riguarda un profilo organizzativo che in passato aveva generato situazioni di incertezza. La modifica dell’articolo 19 affronta il caso del trustee unico che intende rinunciare al proprio incarico senza che sia già stato individuato un sostituto. Nel regime previgente, questa situazione poteva determinare una fase — anche temporanea — in cui il trust restava privo di un soggetto legittimato ad amministrare il patrimonio vincolato, con evidenti rischi per la sua gestione.
La nuova norma stabilisce che la rinuncia del trustee unico non produce effetti se determina l’assenza di un trustee in carica. In pratica, il trustee rimane in carica e continua a esercitare le proprie funzioni fino a quando non venga nominato un successore. Una soluzione di buon senso, che garantisce la continuità della gestione e tutela sia il patrimonio sia i beneficiari.
L’ultima modifica riguarda la tutela dei terzi che contrattano con il trustee. In precedenza, un terzo perdeva la protezione accordatagli dalla legge solo se aveva una conoscenza effettiva e diretta della violazione dei poteri del trustee. La riforma introduce un criterio più ampio: è sufficiente che il terzo, alla luce delle circostanze, avrebbe dovuto accorgersi dell’irregolarità usando l’ordinaria diligenza. Non è più necessaria la prova della conoscenza diretta: basta che l’irregolarità fosse rilevabile. Un cambiamento che impone ai soggetti che operano con i trustee una maggiore attenzione nella valutazione delle operazioni.
Fonte: Angelo Busani – “Con il trust del Jersey più poteri al disponente nel gestire partecipazioni” – Il Sole 24 Ore del 24 marzo 2026
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